Così come per Letizia (leggi qui), anche per Enrico Brignola il Tribunale Federale Nazionale è giunto alla conclusione del proscioglimento. E ora ha reso noti i motivi.
“Secondo la sezione Disciplinare “gli elementi che la Procura Federale individua a suo carico sono davvero labili e forse neanche indiziari. Essi possono riassumersi in alcuni riferimenti fatti dal COVINO nel suo già citato interrogatorio reso il 5.02.2024 innanzi alla Procura della Repubblica di Benevento e in una chat di cui riferisce un’annotazione del NSPV della Guardia di Finanza del 5.1.2024 nella quale si evidenzia che nel telefono in uso al COVINO è stata rinvenuta una chat tra questi e il BRIGNOLA nella quale il primo “… viene “invitato” a non parlare di alcune questioni. Nello specifico, i due soggetti fanno (sotteso, ndr) riferimento al divieto in vigore per i calciatori professionisti di effettuare scommesse (di tipo calcistico, ndr). Si riportano di seguito i messaggi di testo di maggior rilievo investigativo: – Covino Pasquale Pio: “Scusa enri non lo sapevo che sul gruppo potevo scrive la” – Enrico Brignola: “tranquillo frate” – Enrico Brignola: “non dire quelle robe” – Enrico Brignola: “che io non posso fa nulla” – Covino Pasquale Pio: “I calciatori tipo non posso gioca” – Covino Pasquale Pio: “Da quello che ho capito” – Enrico Brignola: “si esatto” – Enrico Brignola: “si non si puo”.
“Premesso che il Sig. Enrico BRIGNOLA, per quanto in atti, non risulta indagato nel procedimento penale pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, il che potrebbe costituire già un primo incidente indizio di carenza di materiale probatorio a suo danno, valgano per la sua posizione le medesime considerazioni già fatte per il LETIZIA in ordine alle dichiarazioni del COVINO, circa l’assoluta incertezza su chi avrebbe fatto le scommesse sulle partite di calcio, se effettivamente fatte dal LETIZIA, o dal PASTINA, o dal BRIGNOLA, o da tutti e tre, o da due dei tre, nonché quelle relative alla assoluta genericità del capo di incolpazione formulato dalla Procura Federale che non ha avuto la possibilità di individuare le gare sulle quali il BRIGNOLA avrebbe scommesso. Risulta, peraltro, accertato che lo stesso fosse anch’egli un giocatore accanito e, in particolare da una chat con la fidanzata prodotta dalla sua difesa, anch’essa non contestata dalla Procura Federale, risulta che anche lui fosse dedito a giocare ai “quick games” quali “Aviator” e “slot machines” tant’è che la fidanzata gli scrive testualmente: “ Ti svegli con l’aereo in mano e ti addormenti con le corse dei cani”, senza mai fare alcun riferimento a scommesse sul calcio. Di qui i vari movimenti di denaro con gli altri soggetti e con il COVINO che prestava le sue carte per le ricariche e i suoi conti gioco per le puntate”.
“A tal ultimo proposito è bene evidenziare che i cospicui movimenti di denaro fra i vari calciatori coinvolti nel procedimento e fra questi e il COVINO, che, di fatto, hanno dato origine alle indagini disposte dalla Procura di Benevento, sono definiti dalla stessa Procura Federale, nella relazione d’indagine del 29.03.2024, come non implicanti, necessariamente, scommesse su eventi calcistici. In tale contesto la chat intrattenuta con il COVINO, di cui alla citata annotazione del NSPV della Guardia di Finanza, appare assolutamente priva di valore probatorio, anche solo indiziario, considerato, ancora, che non risulta riportato, nell’annotazione in questione, né altrove, neanche la frase (del COVINO? del BRIGNOLA?) che avrebbe dato origine allo scambio di messaggi oggetto d’esame. Inoltre è d’uopo osservare che nel capo di incolpazione del BRIGNOLA, di cui al deferimento, si legge testualmente “… aver effettuato – quantomeno dalla stagione sportiva 2021/22 e nella stagione sportiva 2022/23 – scommesse …” e quindi il periodo oggetto di contestazione è quello che va dall’1.07.2021 al 30.07.2023 nel mentre la chat di cui riferisce la Guardia di Finanza risale al 28.04.2021 e dunque a periodo antecedente a quello di cui al capo di incolpazione. Ne consegue il proscioglimento anche del Sig. Enrico BRIGNOLA”.
Al contrario, alla luce degli atti in giudizio, il Tribunale ha ritenuto Francesco Forte così come Christian Pastina (leggi qui) responsabili degli addebiti loro ascritti. A Forte “viene contestata l’effettuazione di n. 7 scommesse calcistiche su un conto gioco a lui intestato. Il dato in questione appare di palmare evidenza e non viene posto in dubbio neanche dall’odierno deferito il quale, tuttavia, sotto il profilo sostanziale, ha sostenuto che le scommesse, relative a sole 4 partite, siano state episodicamente effettuate dal fratello, all’epoca dei fatti minorenne e a favore del quale il FORTE avrebbe proceduto ad aprire un conto gioco, al fine di eludere il divieto normativo di partecipazione ai giochi on line per i minorenni, per consentirgli di poter effettuare scommesse solo sul tennis. Ha aggiunto, poi, che nei giorni di effettuazione delle scommesse, non aveva la disponibilità del proprio telefono, in quanto lasciato in possesso del medesimo fratello minorenne ad evitare che la moglie potesse controllare la sua posizione territoriale. Ha, poi, posto l’accento sul carattere meramente episodico del fatto contestato e sull’irrisorietà della somma scommessa, in un periodo di tempo estremamente circoscritto. Sul punto ritiene questo Tribunale che appare sufficientemente provata la responsabilità del deferito essendo pacifica la circostanza che, sul proprio conto gioco e, quindi, direttamente imputabile alla sua persona ed al suo account, sono state effettuate le scommesse sportive incriminate, inequivocabilmente riferibili a partite di calcio, in violazione del divieto regolamentare”.
“Appare, quindi, evidente che il deferito avrebbe dovuto fornire ampie, argomentate ed approfondite argomentazioni contrarie, al fine di superare l’indiscutibile dato sopra esposto. Al riguardo, a parere di questo Tribunale, risulta non verosimile quanto asserito dal FORTE in ordine all’utilizzo del conto gioco da parte del fratello minorenne e della contestuale indisponibilità del telefono cellulare. Non ha infatti credibilità la dichiarazione apocrifa del fratello depositata in atti dal deferito, peraltro non assistita da alcuna pur possibile forma di assunzione di responsabilità. Mentre, confortano sul piano indiziario (al limite della prova certa) le circostanze che il conto de quo è stato aperto il giorno 12 maggio 2022, nel quale dalla fine della mattina alle 21.05 di sera sono state effettuate quattro scommesse su una medesima partita di importi (euro 200,00; 800,00; 500,00; 500,00) sicuramente indisponibili per un minorenne tantopiù (secondo la tesi difensiva) al primo approccio con scommesse su partite di calcio. Così come la scommessa plurima (tre partite) del 14 maggio risulta decisamente poco ascrivibile ad un minore amante del tennis e scommettitore (con il fratello) su partite di tale sport. Invero anche la supposta indisponibilità volontaria del telefonino – non assistita da alcun riscontro diverso dall’affermazione apodittica del fatto – non avrebbe comunque impedito l’accesso del FORTE al proprio conto gioco mediante altri strumenti informatici, mentre non vi è evidenza di un espresso e manifesto dissenso alle operazioni poste in essere delle quali il FORTE ha affermato di essersi accorto solo dopo la notifica della vincita”.
“[…] Concludendo in merito alla posizione del Sig. FORTE, risultato anche estraneo a qualsiasi rapporto con il Covino e con altri “canalizzatori” di scommesse peraltro sfumatisi nel corso del procedimento disciplinare, e venendo alla sanzione da irrogare, ritiene il Tribunale che la circostanza che il Forte abbia chiuso il conto utilizzato per le sette scommesse in tempo molto ridotto rispetto alla sua apertura costituisce attenuante ex art. 13, comma 1 lett. c), CGS, cui può aggiungersi la concessione delle attenuanti generiche per la sporadicità della violazione e l’entità delle somme scommesse, certamente non rilevanti per un calciatore professionista. Come se il Forte abbia momentaneamente ceduto ad uno stimolo da scommettitore (peraltro, di regola, su gare di tennis) con una scivolata certamente vietata ma non particolarmente pericolosa. Sanzione equa, si ritiene, quindi, la squalifica per mesi 9 (nove) e l’ammenda di euro 6.000,00 (seimila) considerato che non possono trovare applicazione le richieste sanzionatorie della Procura Federale, relativamente alla commutazione della squalifica in prescrizioni alternative, ai sensi del disposto dell’art. 128 CGS, posto che manca il requisito dell’ammissione di responsabilità da parte del tesserato”.



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