Calcioscommesse, “Vokic si è disinteressato del procedimento disciplinare”: ecco perché è stato respinto il ricorso

La Prima sezione della Corte federale d'Appello ha reso note le motivazioni che hanno portato alla conferma della squalifica di tre anni e 30 giorni per il fantasista sloveno

Ora sono note anche le motivazioni che hanno portato la Prima sezione della Corte federale d’Appello a confermare la pesantissima squalifica per Dejan Vokic, punito in primo grado con tre anni e 30 giorni di squalifica, oltre ad aver ricevuto un’ammenda di 34mila euro, per il suo coinvolgimento nel secondo fascicolo dell’inchiesta ‘Benevento bis‘ sul calcioscommesse (leggi qui).

Decisione confermata anche in secondo grado, a cui i difensori dell’ex fantasista del Benevento si erano rivolti, chiedendo l’annullamento della squalifica inflittagli e, in subordine, la rinnovazione del procedimento disciplinare previa corretta notifica degli atti. Gli avvocati Monica Fiorillo e Raffaele Rigitano ritengono infatti che Vokic abbia subito una grave e irreparabile lesione del diritto di difesa, con chiara violazione del principio del contraddittorio, come sancito dagli artt. 2 e 44 CGS, oltre che dai principi generali del giusto processo sportivo ed ordinario derivati da inderogabili normative di carattere costituzionale. Questo perché, secondo la tesi dei suoi legali – il provvedimento di squalifica sarebbe stato adottato in assenza di tempestiva conoscenza da parte sua delle contestazioni mosse dalla Procura federale con l’atto di comunicazione di conclusione delle indagini e con l’atto di deferimento nonché della convocazione dell’udienza fissata dal Tribunale federale nazionale.

Per la Corte federale d’Appello, però, il reclamo è infondato. “Come appare dal fascicolo processuale – scrive il Collegio -, la Procura federale ha notificato la comunicazione di conclusione delle indagini (10 aprile 2025) e l’atto di deferimento (23 maggio 2025) con pec indirizzate – oltre che al procuratore del calciatore – alla Benevento Calcio, quale società di ultimo tesseramento del deferito. Queste notifiche risultano essere andate a buon fine, diversamente da quanto è avvenuto per quelle inviate alla casella di posta elettronica ordinaria del calciatore. Il Tribunale federale nazionale, pur ritenendo comunque valido il procedimento alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte federale d’appello (Sez. I, n. 110/2024-2025), ha ritenuto opportuno – considerata la gravità dell’illecito contestato e la misura delle sanzioni minime edittali – ordinare alla società Benevento Calcio di trasmettere al signor Vokic presso il suo attuale domicilio personale o societario gli atti del procedimento e la stessa ordinanza. Va in effetti osservato che non risulta che la società Benevento Calcio abbia a suo tempo fatto pervenire alla Procura federale prova della formale trasmissione al signor Vokic della comunicazione della conclusione delle indagini e dell’atto di deferimento. Prova cui la società era tenuta in forza del richiamato art. 53, comma 5, n. 2, penultimo periodo, CGS. Peraltro, a seguito dell’ordinanza del Tribunale federale nazionale, il Benevento Calcio ha comunicato di avere adempiuto alla prescrizione in data 16 luglio scorso, trasmettendo gli atti sia all’indirizzo della società di attuale appartenenza del giocatore, ricavato dal TMS della FIFA, sia a quello del giocatore medesimo. Tutto ciò posto, il Collegio reputa che il procedimento si sia sviluppato con modalità non lesive del diritto di difesa del signor Vokic. Questi non può affermare di essere stato totalmente all’oscuro della vicenda, visto che – come si legge negli atti – egli ha più volte interloquito al riguardo con il suo precedente procuratore e con la Procura federale, che tra l’altro, su richiesta dell’incolpato, ha modificato – ma senza esito – sia la data che il luogo (da Roma a Gorizia) dell’audizione prevista dall’art. 119, comma 7, CGS. Appare dunque evidente che il signor Vokic si è coscientemente disinteressato del procedimento disciplinare che lo riguardava e di cui era sicuramente a conoscenza. Così facendo, egli non ha osservato quell’onere qualificato di diligenza che – secondo quanto ha affermato più volte e sotto diversi punti di vista questa Corte federale d’appello (ad es., CFA, SS. UU., n. 18/CFA/2023-2024, sul controllo della validità del titolo di soggiorno del calciatore; CFA, Sez. I, n. 107/2024-2025, in tema di regolarità del tesseramento)- è proprio di tutti i tesserati e ora, dolendosi dell’impossibilità di formulare una tempestiva richiesta di patteggiamento ai sensi dell’art. 126 o dell’art. 127 CGS a causa della pretesa totale ignoranza del procedimento disciplinare a suo carico, non si conforma ai doveri di lealtà sportiva, anche processuale, che informano l’ordinamento federale e a cui ogni soggetto, tra quelli individuati dall’art. 2 CGS, deve improntare la propria condotta in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Dalle considerazioni che precedono discende che – come già detto – il reclamo è infondato e va perciò respinto, con conferma della decisione impugnata”.

 

Subscribe
Notificami
guest

2 Commenti
più nuovi
più vecchi più votati
Inline Feedbacks
View all comments
Giuseppe
Giuseppe
5 mesi fa

Cmq si conferma la fragilità di un ambiente caratterizzato da troppi giocatori dediti alle scommesse

Giuseppe
Giuseppe
5 mesi fa

Questo ragazzo non è stato difeso bene o non ha capito cosa gli stava capitando

Articoli correlati

Floro Flores dà spazio a chi ha giocato meno e a diversi ragazzi della Primavera,...
Il patron sui rinnovi di Carli e Floro Flores: "Non è stato impostato ancora alcun...
L'ex tecnico giallorosso finisce ad allenare in Svizzera, nella squadra in cui Ezequiel Schelotto fa...

Altre notizie