Vittoria in tribunale per il Benevento Calcio. Il Tribunale federale nazionale, sezione Vertenze economiche, ha respinto il ricorso presentato dalla società Aurelia Antica Aurelio che si è rivolta alla giustizia sportiva per vedersi riconosciuto il pagamento del premio di formazione relativo a Samuele Sorrentino, attaccante romano che è stato tesserato per il club giallorosso dal 2020 al 2025, periodo intervallato da varie cessioni in prestito.
La società capitolina sosteneva di aver contribuito alla crescita sportiva dell’attaccante, in cui ha giocato nella stagione 2012/2013, quando il ragazzo aveva appena dieci anni, e per questo aveva diritto a vedersi riconosciuto il premio di formazione tecnica. Un diritto che, sempre secondo la società ricorrente, sarebbe scattato nel momento in cui Sorrentino ha firmato il primo contratto da professionista, cosa avvenuta nell’estate del 2023.
L’Aurelia Antica Aurelio ha invocato la nuova formulazione dell’articolo 99 delle Noif, entrata in vigore proprio dal 1° luglio 2023, che amplia il riconoscimento economico a tutte le “società formatrici” che hanno contribuito alla crescita del calciatore tra i 10 e i 21 anni.
Di diverso avviso il Benevento Calcio, che ha contestato la fondatezza del ricorso richiamando il principio del tempus regit actum. La società giallorossa ha infatti documentato che il primo contratto professionistico del calciatore Samuele Sorrentino è stato depositato il 26 giugno 2023, dunque prima dell’entrata in vigore della nuova normativa federale.
Secondo il sodalizio di via Santa Colomba, la disciplina applicabile doveva quindi essere quella precedente al 1° luglio 2023, la quale riconosceva il premio esclusivamente all’ultima società dilettantistica presso cui il calciatore risultava tesserato prima del passaggio al professionismo. Tesi che è stata prontamente accolta dal Tribunale federale Nazionale nell’udienza tenutasi lo scorso 11 maggio.
Nelle motivazioni, il Tribunale ha sottolineato come la normativa non valorizzi soltanto il momento del tesseramento, ma anche quello della stipula del primo contratto professionistico. Elemento decisivo della controversia è stato quindi il deposito della pratica relativa al primo contratto da professionista del calciatore, avvenuto il 26 giugno 2023, cioè in epoca antecedente all’entrata in vigore della riforma federale. Il collegio giudicante ha ritenuto non applicabile il nuovo sistema di ripartizione del premio tra tutte le società che hanno formato il calciatore nel corso degli anni. Nella fattispecie, infatti, bisogna applicare la disciplina previgente, con conseguente esclusione del diritto rivendicato dall’Aurelia Antica Aurelio. Da qui la decisione finale: ricorso respinto.
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