Un nuovo capitolo del burrascoso rapporto tra il Benevento Calcio ed Eric Lanini. Come si ricorderĆ , l’esperienza dell’attaccante torinese in giallorosso si ĆØ conclusa nel peggiore dei modi: gli stracci sono volati dopo la decisione della societĆ di concedere al termine della scorsa stagione il periodo di ferie previste da contratto, suddividendo l’organico in due gruppi.
Scelta apertamente contrastata da alcuni tesserati – tra i quali lo stesso Lanini – che per tutelarsi hanno prima fatto partire una contestazione formale nei confronti della societĆ , per poi presentarsi tutti i giorni davanti ai cancelli dell’antistadio ‘Imbriani’ nel periodo in cui avrebbero dovuto essere in ferie. Cosa che il 23 maggio ha spinto il Benevento ad attivare la procedura d’urgenza dinanzi al Collegio arbitrale della Lega Pro, arrivando a chiedere la risoluzione del contratto dei calciatori in questione (domanda poi non accolta).
Contestualmente, la Procura federale ha avviato un procedimento nei confronti di Eric Lanini perchĆ©, al momento della conclusione delle indagini, ĆØ emerso che l’attuale attaccante del Novara aveva omesso di comunicare un indirizzo di posta certificata valido per ricevere le comunicazioni. O meglio, quello indicato non ĆØ risultato valido. Per tale motivo, Lanini ha patteggiato un’ammenda di 500 euro.
“Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 44 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Eric LANINI – si legge nella nota ufficiale – avente ad oggetto la seguente condotta: Eric LANINI, allāepoca dei fatti tesserato quale calciatore per la societĆ Benevento calcio s.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 53, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere omesso di comunicare allāatto del tesseramento un indirizzo di posta elettronica certificata valido eletto per le comunicazioni; segnatamente, infatti, in data 23/05/2025 il Benevento calcio s.r.l. ha proposto domanda di arbitrato al Collegio arbitrale della Lega Pro nei confronti del predetto calciatore e lāindirizzo di posta elettronica certificata indicato nel contratto intercorso con la citata societĆ ĆØ risultato non essere valido; ā vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto: > Sig. Eric LANINI; ā vista lāinformazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; ā vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; ā rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine allāaccordo raggiunto dalle parti relativo allāapplicazione della seguente sanzione: ⬠500,00 (cinquecento/00) di ammenda per il Sig. Erik LANINI; si rende noto lāaccordo come sopra menzionato“.



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